In un'area di stazionamento / Fotografo: Eric Roset

Minoranza nazionale

Testo: Lukas Gschwend

Jenisch e Sinti sono riconosciuti come minoranza nazionale in Svizzera. Adottano uno stile di vita che si discosta dagli usi e costumi della maggioranza della popolazione, perciò è necessario evitare che questo gruppo numericamente esiguo sia discriminato, il che comporta alcune sfide giuridiche.

RICONOSCIMENTO COME MINORANZA

Sottoscrivendo nel 1997 la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa la Svizzera ha riconosciuto gli Jenisch e i Sinti svizzeri come minoranza nazionale. Il riconoscimento è indipendente dal fatto che conducano vita nomade o sedentaria. La Svizzera si è di conseguenza impegnata a permettere a questa minoranza di coltivare e sviluppare la propria cultura.

Anche la lingua jenisch è riconosciuta, in base alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Un momento significativo per Jenisch e Sinti è stata la presenza del Consigliere federale Alain Berset alla Feckerchilbi 2016 a Berna. Nel suo discorso egli si è rivolto a loro usando i nomi propri delle minoranze e ha annunciato che non avrebbe più utilizzato il termine «nomadi». 

Statement: Bundesrat Alain Berset, 2016

Mi impegnerò affinché in futuro la Confederazione vi chiami «Jenisch» e «Sinti» , e affinché si eviti il termine generale «nomadi». Non si tratta di pignoleria linguistica: il linguaggio crea la realtà.

Maggiori informazioni

L'Ufficio federale della cultura UFC è l'ufficio competente per promuovere le rivendicazioni di Jenisch e Sinti a livello nazionale. Sul sito web dell'UFC si trovano ulteriori informazioni sulle basi legali. 

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Fondamenti giuridici nazionali

Norma chiave per la protezione delle minoranze è il divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 8 della Costituzione federale. A causa dello stile di vita diverso da quello della maggioranza degli abitanti della Svizzera, anche dal punto di vista della pianificazione del territorio si pongono, nel rapporto con i nomadi, particolari requisiti. 

Secondo l'art. 3 cpv. 3 della Legge sulla pianificazione del territorio, gli insediamenti vanno pianificati nel rispetto delle esigenze della popolazione, quindi tenendo conto anche delle esigenze dei nomadi. In questo contesto va evidenziata la sentenza del Tribunale federale del 28 marzo 2003 (BGE 129 II 321). Il Tribunale federale riconosce in questa decisione il diritto dei nomadi a disporre di adeguate aree di sosta fisse e temporanee, stabilendo che queste debbano essere previste e garantite nella pianificazione del territorio. 

A livello federale si è affermata la convinzione che la posizione dei nomadi debba essere ulteriormente rafforzata. Pertanto il Governo federale ha dato vita nel 1997, sulla base della Legge federale del 7 ottobre 1994, alla Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», allo scopo di garantire e migliorare le condizioni di vita dei nomadi in Svizzera.

Sul tema

Jenische Kultur. Ein unbekannter Reichtum [La cultura jenisch. Una ricchezza sconosciuta]

INDICAZIONE BIBLIOGRAFICA

Che cos'è, che cos'era, come continua a vivere, a cura della Radgenossenschaft der Landstrasse, redazione: Willi Wottreng, Zurigo 2017. 

L'opuscolo riccamente illustrato della Radgenossenschaft, l'organizzazione mantello per gli Jenisch e i Sinti in Svizzera, affronta in sette capitoli i seguenti temi: minoranza nazionale, famiglia, libertà, mestieri, feste, arte e fede. L'opuscolo può essere ordinato presso la Radgenossenschaft.

Statement: Toni Bortoluzzi (*1947)

La Svizzera è un insieme di minoranze. La volontà di prendere sul serio le istanze delle minoranze e di accoglierle, anche se non sempre pienamente, caratterizza ancora oggi la convivenza nel nostro Paese. Per le persone nomadi in Svizzera è importante sapere di vivere in un Paese in cui le minoranze sono accettate.

Basi giuridiche internazionali

A livello internazionale, divieti di discriminazione si trovano nel Patto ONU II e nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). L'art. 27 del Patto ONU II contiene da un lato una tutela individuale impugnabile legalmente per le persone vittime di discriminazione. Dall'altro le disposizioni obbligano gli Stati aderenti a introdurre un'efficace tutela dei gruppi. L'art. 14 CEDU protegge le minoranze nazionali in generale dalla discriminazione. Non è stato tuttavia definitivamente chiarito se i nomadi siano o meno da considerare, ai sensi dell'art. 14 CEDU, come appartenenti a una minoranza etnica nazionale. Le loro proteste sono state sempre incluse e trattate sotto altri tipi di discriminazione come quelle relative a lingua o cultura. In Svizzera è inoltre in vigore la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. La Convenzione-quadro protegge le minoranze etniche, linguistiche e culturali e obbliga gli Stati partecipanti a garantire per le minoranze nazionali il pieno rispetto dei diritti fondamentali e a evitare ogni forma di discriminazione nei loro confronti. Gli Stati non possono inoltre intraprendere alcuna azione di assimilazione e sono tenuti a promuovere l'identità culturale delle minoranze. La dichiarazione interpretativa della Svizzera sulla Convenzione-quadro evidenzia che i nomadi sono una minoranza nazionale ai sensi della Convenzione. Benché dalla Convenzione non si evincano i diritti singolarmente giudicabili, responsabili della sorveglianza della Convenzione sono comunque le istituzioni del Consiglio d'Europa nominate nell'art. 24 sgg. della stessa. Un'altra convenzione per la protezione delle minoranze è, nel contesto internazionale, la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Essa chiede agli Stati partecipanti che i gruppi indigeni presenti tra le popolazioni siano protetti nei loro diritti fondamentali e non discriminati. Questi gruppi dovranno inoltre essere liberi di praticare le proprie usanze sociali, istituzionali, culturali, religiose e linguistiche. Resta controverso se i nomadi possano essere classificati come appartenenti a una popolazione indigena. Anche per questo l'accordo, nonostante la discussione nei consigli e diverse proposte parlamentari, non è stato ancora ratificato in Svizzera.

Va infine ricordato che in Svizzera si è consapevoli della problematicità di una discriminazione indiretta dei nomadi soprattutto per quanto riguarda pianificazione del territorio, polizia edilizia, polizia del commercio e obbligo scolastico. La soluzione dei relativi problemi si presenta però difficile, dal momento che alla Confederazione non spetta in tutti i settori un'ampia competenza legislativa. Sarebbero immaginabili norme simili a quelle esistenti nell'ambito delle pari opportunità tra i sessi  o del divieto di discriminazione illimitato nei confronti dei diversamente abili.