Commercio ambulante e coronavirus
L’attività di vendita a domicilio dei commercianti ambulanti è ancora permessa
Il Consiglio federale ha adottato una serie di misure per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. In particolare, è vietato organizzare manifestazioni pubbliche o private (art. 6 dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). Questo significa quanto segue per la pratica del commercio ambulante:
- L’attività di vendita a domicilio dei commercianti ambulanti è ancora permessa. Va da sé, tuttavia, che in questa attività devono essere rispettate anche le prescrizioni in materia di igiene e di distanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- Non è consentito offrire beni e servizi in un mercato o in altre strutture accessibili al pubblico. Eccezione: per i prodotti alimentari e i prodotti di uso quotidiano è consentito l’utilizzo di una bancarella singola da mercato, a condizione che siano rispettati i requisiti di igiene e di distanza.
- I Cantoni sono liberi di vietare la pratica del commercio ambulante come misura supplementare per ridurre la trasmissione di COVID-19.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'UFSP